Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Apposizione del termine e definizione di limiti percentuali per l'assunzione di lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato»;

          b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. Il contratto di lavoro è stipulato di regola a tempo indeterminato, salva la possibilità di apposizione di un termine nei casi indicati al comma 1-bis.
      1-bis. È tuttavia consentita l'apposizione di un termine finale di durata al contratto di lavoro subordinato quando ciò sia richiesto:

          a) dal carattere stagionale dell'attività lavorativa, come risultante dall'elenco delle attività stagionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale elenco può essere successivamente modificato o integrato con le medesime modalità. In attesa dell'emanazione del decreto previsto dalla presente lettera si fa riferimento all'elenco contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;

          b) da punte stagionali d'intensificazione dell'attività produttiva;

          c) dall'esigenza di sostituire lavoratori in ferie o assenti con diritto alla conservazione del posto;

 

Pag. 14

          d) dall'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale;

          e) dall'esecuzione di lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;

          f) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi;

          g) nei settori del turismo e dei pubblici esercizi per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni;

          h) in tutte le ulteriori ipotesi, relative ad esigenze di carattere obiettivamente temporaneo, individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati unitariamente dai sindacati comparativamente più rappresentativi e applicati dal datore di lavoro, con esclusione della possibilità di prevedere assunzioni a tempo determinato in relazione a caratteristiche soggettive dei lavoratori. In relazione alle ipotesi di cui alla presente lettera, i contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono la percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato in forza nell'impresa al 1o gennaio di ciascun anno. I contratti collettivi stabiliscono altresì la percentuale massima cumulativa di lavoratori caratterizzati da impieghi temporanei di qualsiasi genere rispetto ai lavoratori impiegati dall'impresa a tempo indeterminato»;

          c) al comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma 1-bis»;

          d) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la disciplina definita all'articolo 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

          e) il comma 4 è abrogato.

 

Pag. 15